Dietro richiesta degli interessati e su presentazione del titolo di studio e del certificato di iscrizione, frequenza, esami e grado (o diploma supplement), ambedue in originale, già vidimati presso la Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la Segreteria di Stato Vaticana, la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata rilascia una Dichiarazione di Valore relativa ai titoli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato conseguiti presso le Facoltà approvate dalla Santa Sede, nonché ai Diplomi che si conseguono nelle Scuole Vaticane di Paleografia, Diplomatica Archivistica e Biblioteconomia, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Villa Madama del 1984.
Si ricorda che la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea dell’11 aprile 1997 (ratificata con Legge 11 luglio 2002, n. 148) ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di riconoscimento finalizzato, superando ed abrogando la previgente procedura di equipollenza ed indicando differenti percorsi amministrativi in funzione dello scopo per cui il riconoscimento del titolo estero viene richiesto.
Per una più approfondita disamina delle attuali forme di riconoscimento attualmente in vigore si rimanda alla lettura di quanto schematicamente riportato sul sito del Centro di Informazione sulle Mobilità ed Equipollenze Accademiche (CIMEA), istituito in ottemperanza agli obblighi discendenti dalla predetta Convenzione: www.cimea.it
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle singole Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano ma consente l’ingresso a corsi di laurea e post-laurea.
Esistono inoltre procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici svolte da diverse amministrazioni dello Stato, come nel caso delle professioni “regolamentate”, il cui esercizio cioè è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione e le norme di deontologia professionale. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che dà diritto nel Paese che lo ha rilasciato, ad esercitare una determinata professione regolamentata.
Per maggiori informazioni è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri (https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/centro-di-assistenza-per-il-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali).
In sostanza, quindi, la Dichiarazione di Valore è un documento informativo che ha la funzione di assicurare la massima trasparenza e consentire alle pubbliche amministrazioni di volta in volta competenti di valutare compiutamente il titolo per il quale viene chiesto il riconoscimento. La DV non implica di per sé alcun riconoscimento né produce effetti giuridici cogenti, immediati e automatici.
La sua stessa natura informativa suggerisce l’opportunità di riportare liberamente e discrezionalmente al suo interno tutte le ulteriori informazioni sul titolo, sul titolare del titolo e sulla istituzione estera che si ritengano utili per consentire alle istituzioni universitarie e alle altre amministrazioni italiane competenti tutti gli elementi per una compiuta e libera valutazione del titolo in oggetto.
A questo riguardo, si segnala che anche la sentenza n. 4613 del 4/9/07 del Consiglio di Stato, nel ribadire la libertà delle pubbliche amministrazioni di valutare i titoli esteri, indirettamente attribuisce alla DV un formato aperto, che può essere integrato anche da contatti diretti tra amministrazioni e rappresentanze consolari. La sentenza stabilisce che “[…] alla Dichiarazione di Valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile)”.
Si segnala infine che presso il già citato CIMEA è attivo il Credential Information Service (CIS), che rilascia un Attestato di Comparabilità di un titolo di studio estero, che svolge in parte funzioni analoghe a quelle della DV. Tale attestato, nel fornire informazioni riguardo al titolo, non ne garantisce però l’autenticità. Alla luce di ciò e in considerazione della discrezionalità che ogni amministrazione ha nel valutare i titoli esteri, l’attestato di comparabilità non sempre viene ritenuto sufficiente e dunque tanto i Ministeri competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, quanto numerose istituzioni accademiche richiedono che gli istanti presentino anche la DV.
E’ opportuno in ogni caso suggerire a coloro che presentano istanza di DV di effettuare le opportune verifiche con il CIMEA (https://cimea-diplome.it/page-diplome) e con la pubblica amministrazione che dovrà valutare il titolo, in modo da accertare preventivamente se la DV sia assolutamente necessaria o se sia sufficiente la presentazione dell’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.
L’appuntamento presso l’Ambasciata va prenotato attraverso il Portale Prenot@mi al seguente link https://prenotami.esteri.it. Qualora l’utente sia in possesso di deleghe per servizi destinati ad altre persone, va prenotato un appuntamento per ogni richiedente.
Data di ultimo aggiornamento: 05/06/2024